Energia e ambiente

Tar del Lazio conferma il no all’impianto eolico da 129,6 MW tra Tuscania e Viterbo

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale

Tar del Lazio conferma il no all’impianto eolico da 129,6 MW tra Tuscania e Viterbo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha respinto il ricorso presentato dalla Tuscania San Lorenzo S.r.l. contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per un maxi impianto eolico da 129,6 MW da realizzare tra i Comuni di Tuscania e Viterbo. La sentenza, pubblicata il 2 marzo 2026 (n. 03829/2026), conferma la legittimità del decreto direttoriale dell’8 maggio 2025, che aveva bocciato il progetto al termine della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale.

Il progetto e il no del ministero

L’iniziativa prevedeva la realizzazione di 18 aerogeneratori, con torri alte 150 metri, diametro del rotore di 172 metri e altezza massima di 236 metri, oltre alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale. Nel corso dell’istruttoria erano stati espressi pareri negativi dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura – attraverso la Soprintendenza Speciale per il PNRR – nonché rilievi critici da parte della Regione Lazio. Il decreto finale aveva ritenuto il progetto non idoneo a superare le criticità ambientali e paesaggistiche emerse, evidenziando interferenze con aree sensibili, impatti significativi e non adeguatamente mitigabili.

Le censure della società e la decisione del tar

La società ricorrente aveva contestato sia l’iter procedimentale sia il merito delle valutazioni tecnico-discrezionali. In particolare, aveva sostenuto che le interferenze con la ZSC “Fiume Marta” e con la Riserva Naturale di Tuscania fossero state sovrastimate, anche alla luce dell’utilizzo della trivellazione orizzontale controllata (TOC); aveva denunciato la mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990; aveva contestato la presunta tardività del parere del Ministero della Cultura; aveva invocato una disparità di trattamento rispetto ad altri progetti eolici; aveva richiamato il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Il Tar ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando i principi consolidati in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. La VIA, sottolineano i giudici, implica un apprezzamento complesso e comparativo, connotato da ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o errore tecnico evidente. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si fonda su un’istruttoria ampia e su una motivazione plurima e convergente, tale da sorreggere autonomamente il giudizio negativo.

Impatto paesaggistico e cumulativo, incertezze istruttorie e principio di precauzione

Particolare rilievo è stato attribuito all’impatto scenico-percettivo dell’impianto. Secondo il Tar, l’inserimento di 18 aerogeneratori di grandi dimensioni avrebbe determinato una trasformazione ampia e durevole dello skyline e dell’assetto percettivo di area vasta, risultando “fuori scala” rispetto al contesto e incidendo sull’equilibrio del paesaggio agrario. È stata inoltre considerata la pressione cumulativa derivante dalla presenza o programmazione di ulteriori impianti analoghi nell’area, elemento ritenuto fisiologico nella valutazione di impatto ambientale. La sentenza evidenzia anche la persistente incertezza su alcuni profili ecosistemici e sulle possibili interferenze con siti sensibili. In un procedimento a funzione preventiva come la VIA, osservano i giudici, l’amministrazione può legittimamente esprimere un giudizio negativo quando non sia possibile escludere con sufficiente attendibilità impatti significativi. Il principio di precauzione, richiamato nella decisione, non rappresenta un surrogato di carenze istruttorie, ma un criterio di governo del rischio ambientale in presenza di incertezze scientifiche ragionevoli. Il Tar ha inoltre chiarito che il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili non introduce una presunzione di compatibilità ambientale degli impianti. L’interesse alla transizione energetica deve essere bilanciato con la tutela del paesaggio, dell’ambiente e della biodiversità. Neppure la qualificazione di un’area come astrattamente idonea ai sensi della normativa sulle rinnovabili comporta automaticamente un esito favorevole della VIA, che richiede comunque una verifica concreta dell’assenza di impatti significativi.